Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Sentenza n. 1

335855
Corte costituzionale 4 occorrenze
  • 1956
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1

In conformità dell’art. 15 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, le trenta cause promosse con dette ordinanze sono state

Sentenza n. 1

Ma, ciò nonostante, la indeterminatezza originaria rimane e quindi così per l’autorità di pubblica sicurezza come per l’organo chiamato a

Sentenza n. 1

con decreto 18 giugno 1931, n. 773 – per la violazione delle quali la sanzione penale è preveduta dall’art. 663 Cod. pen. modificato con l’art. 2 del

Sentenza n. 1

È superfluo fermarsi sulle argomentazioni fatte durante la discussione orale per contestare l’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri

Sentenza n. 1

336014
Corte costituzionale 6 occorrenze
  • 1966
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1

uditi l’avv. Gian Marco Dallari, per Piazza, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei

Sentenza n. 1

la legge previsto o autorizzato la spesa per l’assistenza sanitaria a talune categorie di pensionati, non era tenuta, per conseguenza, a indicare i

Sentenza n. 1

state pronunciate per leggi regionali e che esse, perciò, non hanno deciso la sollevata questione di costituzionalità, nei confronti dell’art. 81, ma

Sentenza n. 1

proprietà della signora Domenica Clara Piazza, occorrenti per la costruzione di una variante alla strada statale “Adriatica”, approvata con decreto del

Sentenza n. 1

successivi stati di previsione della spesa. E vero è altrettanto che non meno frequenti sono gli altri casi nei quali, indicati i mezzi di copertura per l

Sentenza n. 1

“appropriazione” di un’entrata ad una spesa, laddove, invece, l’indicazione dei mezzi che essa richiede per fronteggiare spese nuove o maggiori, si riduce

Sentenza n. 1

336247
Corte costituzionale 13 occorrenze
  • 1986
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1

netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, non percepiscono lo stipendio iniziale previsto per il

Sentenza n. 1

Inoltre, per quanto riguarda l’entità dei proventi e dei diritti, si deve anche considerare che essi sono percepiti nella totalità dal solo messo di

Sentenza n. 1

Per quanto riguarda l’indennità integrativa, essa viene corrisposta solo se le somme costituenti la retribuzione sono di entità inferiore allo

Sentenza n. 1

netto del due per cento delle spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, non vengano a percepire uno stipendio iniziale pari a

Sentenza n. 1

Per quanto riguarda lo status dei messi di conciliazione, nulla quaestio per i dipendenti del Comune che sono già legati ad esso da un rapporto di

Sentenza n. 1

Per quanto riguarda l’onere economico e l’organizzazione del servizio, occorre rilevare che sono a carico dei comuni le spese obbligatorie per il

Sentenza n. 1

Per i non dipendenti, invece, il rapporto che, in ogni caso, si instaura con il Comune – per cui trattasi di rapporto di impiego pubblico – in

Sentenza n. 1

La causa era rimessa, per la decisione, alla camera di consiglio.

Sentenza n. 1

Pertanto, la questione sollevata, per tutti i profili denunciati, risulta essere infondata.

Sentenza n. 1

Hanno diritto all’indennità di trasferta per gli atti compiuti fuori dall’edificio ove l’ufficio giudiziario ha sede (art 133, T.U. n. 1229/59).

Sentenza n. 1

pagamento della giusta retribuzione per il lavoro svolto come messo della locale conciliazione.

Sentenza n. 1

diverso status professionale e lo speciale sistema retributivo previsto solo per gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti.

Sentenza n. 1

giudiziari, non sono né identiche né omogenee per cui la diversità di trattamento, fatto ai primi dal legislatore, non è irrazionale.

Sentenza n. 1

336351
Corte costituzionale 16 occorrenze
  • 2006
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1

uditi gli avvocati Alessandro Riccio per l’INPS e l’avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Sentenza n. 1

Inoltre la normativa censurata non è, per il percettore, totalmente peggiorativa rispetto a quella previgente, perché prevede in ogni caso l

Sentenza n. 1

Per il resto del loro contenuto dispositivo – ossia per la parte in cui i citati commi 7 e 8 concernono indebiti erogati dopo il 1° gennaio 1996 – la

Sentenza n. 1

La seconda riguarda i commi 7 e 8 dell’art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

Sentenza n. 1

La prima riguarda i commi 260 e 261 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica), i

Sentenza n. 1

3. – L’Istituto nazionale della previdenza sociale si è costituito in entrambi i giudizi ed ha concluso per l’infondatezza della questione.

Sentenza n. 1

non possono, per definizione, concorrere all’integrazione della prestazione previdenziale adeguata, sicché la loro ripetizione non può di per

Sentenza n. 1

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della

Sentenza n. 1

costituzionale dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica), e dell’art. 38

Sentenza n. 1

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la

Sentenza n. 1

e 8, della legge n. 662 del 1996 per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. In tal modo il rimettente ripropone, in considerazione della ritenuta

Sentenza n. 1

legittimità, a volte nel senso che il criterio reddituale del 2001 opera per tutti gli indebiti erogati prima del 1° gennaio 2000, e quindi anche per quelli

Sentenza n. 1

retroattivamente il regime degli indebiti previdenziali erogati nel vigore della legislazione precedente – aveva posto una disciplina peggiorativa per

Sentenza n. 1

disponibilità delle informazioni necessarie per l’accertamento del reddito del pensionato, o per la tempestiva presentazione della dichiarazione

Sentenza n. 1

ha concluso per la manifesta inammissibilità o comunque l’infondatezza della questione di costituzionalità.

Sentenza n. 1

L’applicazione retroattiva della normativa censurata determina – secondo il rimettente – una disparità di trattamento tra pensionati per i quali sia

Sentenza n. 1

336564
Corte costituzionale 11 occorrenze
  • 2016
  • Corte costituzionale
  • Roma
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Sentenza n. 1

uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per le Province autonome di Bolzano e di Trento e l’avvocato dello Stato Paolo Grasso per il Presidente del

Sentenza n. 1

«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige»); la competenza legislativa

Sentenza n. 1

Sarebbe violato altresì l’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto

Sentenza n. 1

5.– Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità di alcune questioni, per le quali non sussiste la necessaria piena corrispondenza tra i ricorsi

Sentenza n. 1

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l

Sentenza n. 1

hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei

Sentenza n. 1

’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Sentenza n. 1

In ogni caso, non ricorrerebbero i presupposti per la chiamata in sussidiarietà. Dalle norme impugnate non si evincerebbero le ragioni per cui la

Sentenza n. 1

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la

Sentenza n. 1

-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese

Sentenza n. 1

, le parti non hanno riferito informazioni in ordine allo stato della procedura per l’approvazione del decreto stesso.

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